Alloggi convenzionati

Agentur für Wohnbauaufsicht

(Vincolo art. 79 LP Nr. 13/1997) Sui siti web dell'Agenzia di Vigilanza sull’Edilizia, Ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano ( https://vigilanza-edilizia.provincia.bz.it/default.asp ) è possibile trovare informazioni sui requisiti per l'occupazione di un'abitazione convenzionata e sui principali obblighi da rispettare.

È anche disponibile un volantino informativo sia in forma digitale che cartacea presso gli uffici comunali.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Agenzia di Vigilanza sull’Edilizia: Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1 - 39100 Bolzano Tel. +39 0471 418490 E-Mail: awa.ave@provinz.bz.it PEC: awa.ave@pec.prov.bz.it

Requisiti per l‘occupazione

•residenza anagrafica in Provincia al momento del rilascio della concessione edilizia o

•residenza anagrafica/posto di lavoro da almeno cinque anni in Provincia o

•contratto di lavoro nel territorio provinciale o •residenza anagrafica in Provincia per almeno cinque anni prima dell'emigrazione e

•nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero deve essere titolare del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione Principali obblighi

•l’abitazione convenzionata deve essere occupata entro un anno dal rilascio della licenza d‘uso/agibilità e tutta la famiglia deve entro il medesimo termine trasferirvi la residenza anagrafica

•se l’abitazione non é occupata entro un anno dal rilascio della licenza d‘uso/agibilità, occorre comunicarlo al Comune e all’Istituto per l’edilizia sociale - IPES entro 30 giorni

•se l‘abitazione dovesse rendersi libera, occorre comunicarlo al Comune entro 30 giorni; l’alloggio deve essere rioccupato entro sei mesi da persone aventi diritto

•se l‘abitazione non viene rioccupata entro sei mesi, occorre comunicarlo al Comune e all’Istituto per l’edilizia sociale IPES entro 30 giorni

•nei primi venti anni il canone di locazione non può superare il canone provinciale

Sanzioni amministrative

•se la comunicazione al Comune e all‘IPES non avviene o non avviene entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dei termini per l‘occupazione/rioccupazione (1 anno o 6 mesi), si applica una sanzione pecuniaria pari a 500,00 €

•se la comunicazione al Comune che l‘abitazione si è resa libera non avviene o avviene in ritardo, si applica una sanzione pecuniaria pari a 500,00 €

•se l‘abitazione convenzionata è occupata da persone NON aventi diritto, per la durata dell‘illegittima occupazione si applica una sanzione pecuniaria pari a 2,5 l‘ammontare del canone di locazione provinciale

I testi hanno esclusivamente scopo informativo e non hanno carattere ufficiale né esaustivo. Si rinvia all’art. 79 LP 13/1997, vigente in data 30 giugno 2020, alla LP

  • pubblicato: 29. marzo 2023
  • autore: Agenzia di vigilanza sull'edilizia
  • Fonte: Agenzia di vigilanza sull'edilizia

31/03/2023

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